Art. 1.
(Istituzione e composizione della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti esistenti tra enti e fondazioni di diritto privato e l'Arma dei carabinieri, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. La Commissione nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.